Una Guida per illustrare la novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
“La disciplina del leasing immobiliare abitativo prevede incentivi
fiscali sull’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad
abitazione principale. La finalità della misura è di agevolare,
specie per i più giovani, l’acquisto dell’abitazione di
residenza attraverso l’utilizzo dello strumento della locazione
finanziaria”, spiega il Ministero dell’Economia e delle finanze
che ha redatto il documento insieme ad Assilea, al Notariato e alle
associazioni dei Consumatori.
La Guida è stata presentata alla Camera dei Deputati ed è frutto della collaborazione fra Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato con l’adesione di 11 tra le principaliAssociazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori-ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori) e realizzata con il contributo del Dipartimento delle Finanze (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Vuoi scaricare la Guida? Clicca QUI Il documento chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti, le tutele per il cittadino e i regimi fiscali applicabili.
Nel
leasing immobiliare abitativo, spiega
la Guida,
a fronte della stipula del contratto il bene è acquistato, o fatto
costruire, dalla società di leasing (concedente) su scelta e
indicazione del cliente (utilizzatore); la
società di leasing mette a disposizione dell’utilizzatore il bene
acquistato o fatto costruire per un determinato periodo di tempo e
l’utilizzatore si impegna a pagare periodicamente dei
canoni; l’utilizzatore
ha la facoltà di acquistare il bene (riscatto), a un prezzo
predeterminato alla scadenza del contratto.
Il cliente, anche se non proprietario, assume tutti i rischi e
benefici legati all’utilizzo del bene (per questo motivo, di norma,
nel contratto di leasing, è previsto l’obbligo a carico
dell’utilizzatore di stipulare apposita polizza assicurativa per i
danni subiti dall’immobile o causati a terzi).
Non
ci sono costi di iscrizione e cancellazione di ipoteca. L’imposta
di registro sull’atto di acquisto è ridotta. Il
canone leasing è detraibile. Il
prezzo di riscatto è detraibile nell’anno. Questi
i principali vantaggi del leasing prima casa.
Qualche
dato per saperne di più. Il
leasing immobiliare abitativo è fruibile dai soggetti con reddito
complessivo non
superiore a 55.000 euro,
purché privi di abitazione principale. I titolari dei contratti
stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31.12.2020, potranno portare
in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del
leasing “prima casa” in misura più vantaggiosa rispetto alle
agevolazioni concesse per mutui ipotecari. In
particolare, per
i giovani sotto i 35 anni all’atto
della stipula del contratto e con reddito complessivo non superiore
a 55.000 euro gli incentivi fiscali sono:
-
la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui);
-
la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 20 mila euro).
Per
i soggetti con età
uguale o superiore a 35 anni e
con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro gli
incentivi fiscali sono:
-
la detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui);
-
la detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).
Sia
per gli under 35 che per gli over 35, l’imposta di registro
sull’acquisto dell’abitazione “prima casa” è ridotta
all’1,5%.
Fra
le tutele
del consumatore,
il leasing prima casa prevede una norma unica nel suo genere che
tutela il cliente, il quale può
richiedere la sospensione del contratto in caso di perdita del
lavoro sia
del rapporto subordinato, sia dei rapporti di lavoro di agenzia, di
rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione, anche
se non a carattere subordinato. La sospensione del contratto non è
però prevista nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età
con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa. La sospensione, in ogni caso, non
determina l’applicazione di alcuna commissione o spese
d’istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive.
In
caso in cui il cliente si renda inadempiente nel pagamento dei canoni
dovuti, alla società di leasing è consentito, per il rilascio
dell’immobile, di agire con il procedimento per convalida
di sfratto,
ossia con lo stesso procedimento previsto dalla legge per le
locazioni ordinarie per il caso di morosità dell’inquilino. Il
giudice competente è sempre il tribunale del luogo in cui si trova
il bene oggetto dello sfratto.
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