Da
qualche tempo si parla di leasing immobiliare abitativo, introdotto
con la legge di Stabilità 2016 come nuovo strumento di finanziamento
per chi vuole acquistare una casa e magari non ha i presupposti per
accedere a un mutuo ipotecario. Il Centro Tutela Consumatori ed
Utenti spiega di cosa si tratta e come funziona.
Il
leasing immobiliare abitativo è un’operazione finanziaria che
permette l’acquisto di un immobile,
destinato ad abitazione principale, pagando un anticipo minimo, un
canone mensile per un determinato periodo contrattualmente
prestabilito e una maxi-rata finale (cd. riscatto). Per
abitazione principale si intende quella in cui dimorano abitualmente
la persona fisica o i suoi familiari. Non è quindi necessario che
nell’immobile dimori chi ha stipulato il contratto di leasing, ma è
sufficiente che dimori un familiare (coniuge, parenti entro il terzo
grado e affini entro il secondo grado). L’immobile deve essere
effettivamente utilizzato come abitazione principale entro un anno
dalla consegna.
L’operazione
finanziaria di leasing consiste in un contratto tra una banca o un
intermediario finanziario,
autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, ossia una società di
leasing (cd. concedente) e un privato (cd. utilizzatore). Con
l’accordo il concedente si impegna ad acquistare, o far costruire,
l’immobile per conto dell’utilizzatore.
La
proprietà resta quindi al finanziatore, mentre il cliente ha il
diritto di utilizzare l’appartamento a fronte del versamento di una
rata iniziale e dell’impegno a pagare canoni mensili. Il
finanziamento prevede un tasso di interesse annuo e canoni calcolati
sulla base del prezzo di acquisto e della durata del contratto. Alla
scadenza il cliente potrà esercitare il diritto di riscatto
dell’appartamento pagando la rata finale stabilita alla firma del
contratto. La banca rimane proprietaria finché l’utilizzatore
non pagherà l’eventuale importo del riscatto finale.
La
legge di Stabilità 2016 ha introdotto specifiche detrazioni fiscali
a favore di chi stipula un contratto di leasing immobiliare
abitativo: da inizio 2016 fino a fine 2020, chi stipula un contratto
di leasing immobiliare avrà una detrazione del 19% sul canone e
oneri accessori (per un massimo di 4.000 euro annui) e sul
prezzo del riscatto (per un massimo di 10.000 euro). Le detrazioni
aumentano se “l’utilizzatore” ha meno di 35 anni e un reddito
inferiore a 55.000 euro all’anno; in questo caso le cifre
massime detraibili raddoppiano e quindi arrivano a 8.000
euro all’anno per il canone e a 20.000 euro per il riscatto.
L’imposta
di registro: sia
per gli under 35 che per gli over 35, nel caso che gli stessi abbiano
i requisiti per acquistare l’immobile come prima casa, la società
di leasing potrà acquistare la casa avvalendosi dell’imposta di
registro fissa
dell’1,5% sul prezzo di compravendita più imposta catastale e
ipotecaria fissa di 50 euro cadauno.
Nel caso in cui l’acquisto venga fatto da impresa con vendita
soggetta a Iva le tasse saranno: 4% Iva più imposta di registro
catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro cadauno.
È
obbligatorio esercitare l’opzione di riscatto? Una
volta pagati tutti i canoni previsti dal contratto di leasing,
l’utilizzatore potrà decidere se esercitare l’opzione di
riscatto e quindi pagare o meno la maxi rata finale, diventando così
proprietario dell’immobile. Nel
caso in cui il contraente decida di non pagare il riscatto ha
l’obbligo di restituire l’immobile all’istituto finanziatore.
Diritti
e oneri condominiali per l’utilizzatore:
anche se legalmente l’utilizzatore non è proprietario del bene
fino a quanto non abbia pagato il riscatto su di lui incombono tutti
i diritti e i doveri condominiali tipici del proprietario. Ossia
dovrà far
fronte alle spese sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione
e avrà diritto di voto nell’assemblea condominiale.
Sospensione
del contratto:
normativamente è previsto che nel caso in cui l’utilizzatore si
trovasse nell’impossibilità di pagare per un determinato periodo i
canoni (p.es. ha perso temporaneamente il lavoro o si trova in un
periodo di difficoltà economica), lo stesso ha la possibilità di
richiedere alla società di leasing la sospensione del contratto per
la durata di 12 mesi. Tale possibilità gli è concessa una sola
volta nel corso della durata del contratto.
Leasing
o mutuo? Con i tassi
fissi dei mutui casa ai minimi storici è
difficile prevedere uno spostamento in massa verso il leasing. La
novità può comunque essere una buona soluzione per chi proprio non
ha i requisiti in regola per un mutuo ma è sicuro della propria
solvibilità futura. Uno degli svantaggio del leasing abitativo
immobiliare rispetto al mutuo consiste nel fatto che le rate mensili
nel leasing sono sempre più alte rispetto a quelle del mutuo
acquisto casa. Inoltre non è dimenticare che l’utilizzatore
nel leasing deve assumersi anche tutte le spese di
gestione-manutenzione dell’immobile, pur non essendone proprietario
e tali spese spesso possono avere importi elevati.
Nessun commento:
Posta un commento